La Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle malattie professionali, il lavoratore è tutelato anche quando il lavoro rappresenta solo una delle concause della malattia. Non è necessario che il lavoro sia l’unica o la principale causa. Per negare la tutela, l’INAIL deve dimostrare che la malattia è stata causata esclusivamente da fattori extralavorativi.
La Corte di Appello di Bologna ha sbagliato perché ha valutato se il lavoro fosse la causa principale, invece di verificare se le cause extralavorative fossero le uniche responsabili.
Accogliendo il ricorso della lavoratrice T.S.R.M. (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica) la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21955 del 2025 cassa la decisione della Corte di Appello di Bologna con rinvio, affermando il seguente principio di diritto:
Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p. ed è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l’esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente; ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell’INAIL dovrà avere ad oggetto (efficacia causale esclusiva dell’eventuale fattore morbigeno extralavorativo (Cass. 04/02/2020 n.2523).
La corte territoriale ha errato nel fare applicazione di questo principio di diritto perché, dopo aver accertato in fatto come fosse «altamente probabile che vi sia stato l’intervento in concorso di più fattori patogeni» ha erroneamente ritenuto che la prova contraria avesse ad oggetto l’efficacia causale esclusiva o prevalente del fattore lavorativo, e non l’efficacia causale esclusiva di quello extralavorativo.