Tribunale di Pistoia, R.G. n. 2580/2025 decreto del 24/07/2026 pubblicato il 29/07/2026


Massima:

In tema di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, ha ritenuto ammissibile la produzione documentale depositata da parte opponente in un momento successivo al deposito del ricorso introduttivo e precisamente con la nota di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l’udienza cartolare, ancorché tardiva rispetto alle rigide scansioni dettate dall’art. 207 co. 2 lett. d) CC.II.

Qualora il decreto di esecutività dello stato passivo sia affetto da una sostanziale carenza motivazionale in ordine alle ragioni del rigetto della domanda (nella specie, mancata specificazione dei criteri di prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c.); motivazioni che sono state esposte per la prima volta dalla Curatela, solo nella comparsa costitutiva depositata nel giudizio di opposizione.

Pertanto, solo a seguito del deposito di tale costituzione, l’opponente ha potuto prendere effettiva e reale contezza del ragionamento giuridico seguito dalla Curatela e, di riflesso, per la prima volta, ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa e al contraddittorio, prima reso impossibile dalla sostanziale carenza motivazionale inficiante il decreto del g.d. di esecutività dello stato passivo.

Il principio è conforme alle statuizioni di cui alle pronunce del 17 gennaio 2024, 22 aprile 2024 e 15aprile 2021, 3 maggio 2021 emesse dal Tribunale di Bologna.